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Conciliazione Unogas

UNOGAS - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA

Premesso che
 
UNOGAS e le sottoscritte ASSOCIAZIONI dei Consumatori si pongono l’obiettivo di introdurre miglioramenti nella qualità del servizio fornita alla Clientela ed intendono perseguire verso una reale soddisfazione del cliente, anche attraverso un congruente e rapido tentativo di risoluzione di eventuali contenziosi, da espletarsi prima di far ricorso alla giustizia ordinaria.
 
A tal fine, le Parti intendono applicare il contenuto delle Raccomandazioni della Commissione Europea n. 257/98/CE e n. 310/01/CE.
 
Le Parti ritengono che la risoluzione conciliativa o in via arbitrale delle controversie possa contribuire alla riduzione dei tempi e dei costi abitualmente necessari alla soluzione delle contese, fermo restando che occorre congiuntamente predisporre iniziative tese a prevenire l’insorgenza di future contestazioni.
 
UNOGAS mette a disposizione la propria struttura territoriale di Genova, come sede dell’Ufficio di Conciliazione.
 
UNOGAS e le sottoscritte ASSOCIAZIONI dei Consumatori si impegnano a  formare il proprio personale, per utilizzarlo come conciliatore. Ogni Associazione ha la possibilità di indicare un nominativo, salvo esplicita segnalazione di non poter coinvolgere nessun proprio iscritto. UNOGAS provvederà a proprie spese a svolgere le attività di formazione sopra indicate, verso i conciliatori segnalati dalle Associazioni, presso la propria sede di Genova.
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE INTERVENUTE PARTI
si conviene e si stipula quanto segue
 
Articolo 1 – (Oggetto del Protocollo d’Intesa)
1. Il presente Protocollo d’Intesa è teso a definire in apposito elenco, che potrà essere modificato attraverso una continua e partecipativa sperimentazione delle voci oggetto di controversia e che dovessero insorgere fra UNOGAS ed uno o più utenti.
2. Le procedure di definizione stragiudiziali contemplate dal presente Protocollo d’Intesa potranno in ogni caso essere attivate dalle Parti coinvolte, nel caso in cui le controversie dovessero riguardare i seguenti aspetti:
Ø      abbassamento dei livelli qualitativi del servizio;
Ø      inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali (gestione e acquisizione dei clienti);
Ø      disguidi relativi alla forniture di gas naturale;
Ø      interpretazione ed esecuzione del contratto.
 
Articolo 2 – (Prima fase del procedimento di conciliazione)
1. Le Parti concordano che, nel caso in cui tra UNOGAS ed un utente dovesse insorgere una controversia in ordine agli aspetti di cui all’articolo 1, essa sarà sottoposta ad un primo tentativo di risoluzione bonaria che verrà esperita direttamente dall’azienda interessata, attraverso i propri uffici messi a disposizione degli utenti.
2. UNOGAS si impegna a fornire ai Clienti, tramite gli uffici, entro 30 (trenta) giorni, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Servizi adottata da UNOGAS, dalla presentazione della relativa richiesta, una risposta esauriente. Nel caso in cui la risposta fornita dall’Azienda sia negativa ovvero non sia ritenuta soddisfacente dal Cliente, quest’ultimo potrà richiedere che venga esperita la procedura di Conciliazione Paritetica. Tale procedura si svolgerà secondo la disciplina contenuta nel Regolamento di Conciliazione Paritetica, allegato sub “A” al presente Protocollo d’Intesa.
 
Articolo 3 – (Procedura di Conciliazione Paritetica)
1. La procedura di Conciliazione Paritetica deve essere attivata mediante la sottoscrizione e l’invio, all’Ufficio di Conciliazione Regionale se costituito, di apposita Richiesta di Conciliazione Paritetica, redatta secondo lo schema riportato nel modello allegato sub “B” al presente Protocollo d’Intesa, che verrà protocollata ed utilizzata dalle parti anche al fine di monitorare periodicamente i motivi che danno origine alle controversie.
2. Nel caso in cui le Parti dovessero raggiungere un accordo in sede di Conciliazione Paritetica, la procedura si concluderà con la sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione.
 
Articolo 4 – (Membri della Commissione di Conciliazione Paritetica)
1. Le Associazioni dei Consumatori comunicheranno a UNOGAS i nominativi dei propri operatori abilitati a svolgere il ruolo di Conciliatore in seno alla Commissione di Conciliazione Paritetica e a tenere i contatti con l’Ufficio di Conciliazione istituito da UNOGAS a livello regionale.
2. L’Ufficio di Conciliazione costituirà un albo in cui verranno indicati i nominativi dei propri operatori abilitati a svolgere il ruolo di Conciliatore di parte aziendale in seno alla Commissione di Conciliazione Paritetica.
3. In attesa che L’Autorità, nell’ambito del programma formativo concordato con CNCU, curi l’organizzazione di appositi seminari obbligatori per svolgere la funzione di Conciliatore, le parti procederanno secondo quanto previsto al punto 4 dell’Accordo;
 
Articolo 5 – (Arbitrato ovvero ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria)
1. Nel caso in cui, le Parti interessate non dovessero addivenire ad un’intesa, esse potranno di comune accordo decidere di rimettere la decisione sulla controversia all’Autorità, che deciderà in qualità di arbitro secondo quanto stabilito nel “Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”, allegato alla Delibera n. 127/03 dell’Autorità, ovvero ed in questo caso, anche ove non venga raggiunto un accordo, su iniziativa di una sola delle parti, ricorrere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. In caso di giudizio arbitrale rimesso all’Autorità, il lodo da essa emesso acquista, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del “Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrale presso l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”, efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua pubblicazione; il lodo costituisce altresì titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b) della legge n. 481/1995.
 
 
 
 
Articolo 6 – (Istituzione fondo di conciliazione)
UNOGAS istituisce un fondo di conciliazione al fine di provvedere al rimborso delle spese sostenute per l’istruzione e la gestione delle pratiche di ogni procedura conciliativa effettuata.
 
Allegati –
 
1.       Regolamento di Conciliazione Paritetica.
2.       Modello di Richiesta di Conciliazione Paritetica.
 
 
 
 
 
Genova lì, 24 novembre 2005
 



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